L’iniziativa riprende la dichiarazione dell’associazione di magistrati tedesca Krista, la quale ha sollevato per prima il problema del dolo eventuale.
Oggi non si può negare che i c.d. vaccini, truffaldinamente definiti tali al presumibile fine saltare gli studi su cancerogenicità e genotossicità (come da raccomandazioni dell’OMS, valide però per i vaccini veri) (link), ed in contrasto con la direttiva UE 83-2001 che esclude dal novero dei vaccini i farmaci ad acido nucleico per la cura delle malattie infettive – la tesi è sostenuta da uno studio di
Massimo Citro, medico in Torino
Riccardo Benzi Cipelli, medico in Vigevano Franco Giovannini, medico in Mantova Gianpaolo Pisano, medico in Milano
Oggi non si può negare che gli elisir di lunga vita cagionino decessi e gravi patologie spesso invalidanti in misura consistente.
Ciò si ricava dallo studio dei database Eudravigilance e Vaers.


Addirittura quest’ultimo afferma che i morti da elisir sono più del doppio (in realtà quasi il triplo, andando a vedere le tabelle pubblicate a pag. 1) rispetto alla somma di tutti i veri vaccini inoculati dal 1990 ad oggi.
Pertanto non vi è certezza su chi morirà, ma vi è certezza statistica che qualcuno morirà.
Ciò vale, a maggior ragione, per le lesioni conseguenti agli effetti collaterali, molto più frequenti dei decessi.
E parliamo sempre di dati fortemente sottostimati per via della farmacovigilanza passiva.
A ciò si aggiunga – e il merito va al collega Enzo Iapichino – che l’AIFA ha affermato di non possedere le relazioni intermedie sulla sicurezza dei farmaci che periodicamente devono essere depositate dai produttori degli elisir igienici, mentre l’EMA ha opposto il segreto.
E dunque su quale base scientifica si afferma che i bonifici sono superiori ai rischi?
Pertanto, chiunque concorrerà a far inoculare un farmaco inutile, per stessa ammissione dell’ISS, poichè non protegge nè dall’infezione nè dal contagio, e dannoso, reso edotto degli eventi avversi, risponderà di omicidio e lesioni, consumati o tentati, con dolo eventuale.
Quando dico “chiunque concorrerà”, mi riferisco anche a soggetti che per via del loro lavoro indossano una uniforme: la divisa, nel caso delle ff.oo., il camice, ne caso degli operatori sanitari, la toga, nel caso degli operatori del diritto, poichè conoscere i dati e voltarsi dall’altra parte, poichè affamare una famiglia con una sospensione dall’albo, o con una sentenza o ordinanza infarcita di clausole di stile, equivale a costringere un soggetto a rischiare la vita per sfamare i propri figli e la propria moglie. E se poi questo soggetto muore, la responsabilità sarà di chi ha cooperato al ricatto “vaccinale”.
Nè può dirsi che vi è la norma di legge, poichè l’art.4 del dl 44-2021 parla di vaccino; non è un vaccino e non è anti sars cov 2.
Quindi si impone un aliud pro alio. Se è una prescrizione off label ex dl 536-1996, questa avviene sempre sotto la responsabilità del medico;
Se è una prescrizione non off label ma libera, in scienza e coscienza, è sempre sotto la responsabilità del medico.
La prescrizione coincide con la ricetta.
Inoltre, la stessa previsione dello scudo penale dimostra che già fin dal principio si prevedevano decessi e lesioni gravi.
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